Pensioni: brevi periodi di lavoro svolti all'estero il caso Germania
l'Istituto di Previdenza è intervenuto con messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020, fornendo specifiche istruzioni in relazione alle varie tipologie di lavoratori, compresi i percettori di NASPI.
I chiarimenti dell'Inps riguardano i dipendenti del settore privato e pubblico (in aspettativa) che svolgono un'attività lavorativa subordinata o autonoma cd.”Marginale” in un altro Stato membro contestualmente a quella esercitata in Italia.
Per attività marginali si intendono quelle prestazioni lavorative che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale (Art. 14 Reg. (CE) n. 987/2009). La normativa comunitaria impone la valutazione di queste attività secondo la legislazione del paese di residenza, cioè l'Italia, a condizione che sia svolta l'attività sostanziale, cioè venga prodotto almeno il 25% dell'attività complessivamente svolta.
L'obbligo di comunicazione
Il documento spiega che anche in queste circostanze il lavoratore deve informare l'INPS- in qualità di Istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza - della propria situazione lavorativa, a seguito della quale l'Istituto provvederà alla determinazione della legislazione applicabile rilasciando l'apposita certificazione “A1”, che attesta l'applicazione della legislazione italiana (art. 15 del Regolamento (CE) n. 987/2009). Nel caso in cui, per effetto dell'omessa comunicazione, lo svolgimento dell'attività abbia dato luogo ad un accredito di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione straniera, l'Istituto, non appena viene a conoscenza della situazione dell'interessato, dovrà valutare se l'attività svolta possa essere considerata “attività marginale” o comunque non sostanziale. In caso affermativo, la legislazione applicabile resta quella italiana e ciò farà venir meno il riconoscimento del periodo assicurativo straniero che non potrà, quindi, essere valorizzato ai fini di una successiva totalizzazione comunitaria. Le predette regole valgono anche i lavoratori percettori di Naspi che si recano all'estero per lo svolgimento di brevi attività lavorative marginali; in tal caso, peraltro, la Naspi continua ad essere erogata dall'Italia a condizione che l'assicurato rispetti gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di esportabilità della Naspi all'estero.
Il problema tedesco
I chiarimenti forniti dall'INPS sono rivolti ad inquadrare correttamente soprattutto le brevi attività lavorative svolte in Germania da lavoratori italiani dipendenti. La legislazione tedesca riconosce, infatti, anche nel caso di attività lavorativa dipendente svolta per periodi inferiori al mese, l'accredito contributivo di un mese pieno, sufficiente per valorizzare, gratuitamente, a fini pensionistici fino a 8 anni di contribuzione figurativa per periodi di formazione scolastica (Anrechnungszeiten) svolti dal 17° al 25° anno di età. Questa attività lavorativa, svolta in Germania per brevissimi periodi, ha comportato l'accredito di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione tedesca, sovrapposta a quella versata in Italia. Tale contribuzione ha consentito, in virtu' delle norme comunitarie, la valorizzazione dei periodi di istruzione universitaria svolta in Italia e, per effetto dellatotalizzazione internazionale, in alcuni casi è stato possibile ottenere l'anticipazione della decorrenza della pensione italiana. Secondo l'Inps, sulla base delle considerazione svolte, questi effetti non sono legittimi e, pertanto, procederà al riesame d'ufficio delle domande di pensione già istruite e/o definite.