Quota 102, come funziona e chi può usufruirne

14/03/2022
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Quota 102, come funziona e chi può usufruirne

La Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha introdotto pensione “Quota 102”, a favore dei lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata (art. 2, c. 26 della L. n. 335/1995) che nel 2022 maturino almeno 64 anni di età e 38 anni di contribuzione.
L'INPS, a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce i primi chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.
Con riferimento ai requisiti per l’accesso alla nuova forma di pensione anticipata. l’INPS precisa che i prescritti requisiti di età e contribuzione devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2022, fermo restando che il diritto potrà essere esercitato successivamente a tale data.
Il requisito anagrafico dei 64 anni non è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita. 
Anche nel caso di pensione “Quota 102”, gli interessati possono cumulare periodi assicurativi non coincidenti in più Gestioni INPS per il perfezionamento dell’anzianità contributiva richiesta (38 anni), purché non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette Gestioni. La contribuzione da considerare è quella versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il perfezionamento dei 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione di anzianità, qualora sia richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato. 
Al pari di “Quota 100”, anche la nuova tipologia di pensionamento anticipato non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia; diversamente è cumulabile con quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui.
Si conferma altresì che la nuova disposizione non si applica al personale delle Forze Armate, al personale delle Forze di Polizia penitenziaria, al personale dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, in quanto soggetti a specifiche discipline.
Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico “Quota 102”, in linea con la disciplina prevista per pensione “Quota 100”, i lavoratori dipendenti privati e lavoratori autonomi devono attendere una “finestra mobile” di tre mesi dalla maturazione dei relativi requisiti, fermo restando che essa non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
Differentemente, per i lavoratori impegnati nel settore pubblico “la finestra mobile” è pari a sei mesi e la decorrenza della prestazione pensionistica non potrà avvenire prima del 2 luglio 2022, qualora il trattamento sia liquidato a carico della Gestione esclusiva EX-INPDAP, ovvero, al 1° agosto 2022, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
In relazione al comparto scolastico e AFAM, restano validi gli accessi per il collocamento a riposo previsti per il 1° settembre e 1° novembre di ciascun anno.
Per quanto riguarda l’accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità (L. 222/ 1984), l’INPS precisa che i soggetti che hanno maturato i requisiti per pensione “Quota 102” prima di diventare titolari di assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stesso, possono conseguire, a domanda, detto trattamento anticipato al ricorrere delle previste condizioni, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari. Il diritto potrà comunque essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2022.
Al fine di sostenere i lavoratori che perfezionano i requisiti per pensione “Quota 102”, è confermata la possibilità, per quei datori di lavoro che rientrano nell’applicazione dei Fondi di Solidarietà, di erogare assegni straordinari, la cui durata non potrà arrivare oltre la data del 31 marzo 2023. La concessione di tali benefici è subordinata all’esistenza di accordi collettivi di livello nazionale o territoriale, siglati con le maggiori OO.SS, che dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Rispetto ai tempi di decorrenza della prestazione, l’assegno straordinario dovrà essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto.
Infine, anche per pensione “Quota 102” i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (TFS/TFR), spettanti ai dipendenti pubblici, non decorrono dalla data del collocamento a riposo ma dalla data in cui l’interessato perfezionerà i requisiti della pensione di vecchiaia. Per detti motivi è attribuita a tali soggetti la facoltà di chiedere l’anticipo del TFS/TFR per un importo massimo di 45.000 euro, così come stabilito, nell’ambito dell’Accordo quadro stipulato tra ABI e ministeri competenti, dall’art. 23 del DL. n. 4/2019.  

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locandina quota 102


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