Rateizzazione cartelle e avvisi: le nuove regole

Rateizzazione cartelle e avvisi: le nuove regole
23/01/2025
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Rateizzazione cartelle e avvisi: le nuove regole

Cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione, per le domande presentate dal 1° gennaio 2025. 

Istanze per somme di importo inferiore a 120 mila euro. 
Per la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare alcuna documentazione a supporto, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede:
- fino a un max di 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
- fino a un max di 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
- fino a un max di 108 rate mensili, per domande presentate a partire dal 1° gennaio 2029.

 

Le nuove disposizioni estendono, pertanto, il numero massimo di rate concedibili "a semplice richiesta" fissato per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024 in 72 rate. 
Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede: 
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le domande presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le domande presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro.
Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia dell’ entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. 
Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice 
Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:
- l’ISEE del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’Indice Beta per i condomini.
Il Decreto ministeriale ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria verrà valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.


I pensionati interessati possono rivolgersi al nostro CAF-CISL, al fine di ricevere ogni forma di assistenza e consulenza qualificata personalizzata.

Argomenti: Fisco


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