Reddito di Libertà: indicazioni per presentare la domanda

Reddito di Libertà: indicazioni per presentare la domanda
11/03/2025
Ascolta la versione audio di questo articolo Versione audio

Reddito di Libertà: indicazioni per presentare la domanda

Dalla parte delle donne: presentazione domande non accolte fino al 18.04

Il servizio permette di richiedere un contributo economico per le donne vittime di violenza per sostenerle in tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza e riacquisizione dell’autonomia personale e per i figli.

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2025, è stato pubblicato il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 dicembre 2024, che definisce i criteri e la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.

Per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026 sono stati destinati 10 milioni di euro. A questi si aggiungerà, al termine della necessaria istruttoria, un ulteriore milione, strutturale, stanziato dall’ultima legge di bilancio.

Le risorse

Le risorse a disposizione sono distribuite tra le regioni in base alla popolazione femminile tra i 18 e i 67 anni censita dall’ISTAT con la possibilità per ogni amministrazione regionale di ampliare i fondi con risorse proprie.

Cos’è e come fare richiesta

Il “Reddito di libertà” è riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. 

La misura è stata elevata da 400 a 500 euro pro capite mensili, per un massimo di 12 mensilità è compatibile con altre forme di sostegno, quali l’assegno di inclusione.

Le donne che non hanno ricevuto il contributo nell’anno precedente, a causa di insufficienza di budget, possono ripresentare la loro domanda dal 5 marzo al 18 aprile 2025.

La domanda deve essere presentata all’INPS per il tramite degli operatori comunali del Comune di riferimento.

A chi è rivolto

 Si rivolge alle donne:

  • vittime di violenza;
  • residenti nel territorio italiano:
    • cittadine italiane;
    • cittadine comunitarie;
    • in caso di cittadine di Stato extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno, comprese le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria;
  • in condizione di povertà, legata a uno stato di bisogno straordinario o urgente, dichiarato dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale;
  • seguite da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e da un servizio sociale.

Come funziona la domanda

Il decreto interministeriale in vigore dal 4 marzo 2024, ha previsto un regime transitorio per la ripresentazione delle domande non accolte per insufficienza di budget.

REGIME TRANSITORIO

Le domande non accolte per insufficienza di budget:

  • possono essere ripresentate all’INPS dal 5 marzo al 18 aprile 2025 tramite i Comuni;
  • hanno la priorità su quelle nuove.

Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.

Le istanze devono essere compilate utilizzando il modulo SR208. I Comuni poi trasmetteranno la domanda all’INPS, che assegnerà un codice univoco per determinare l’ordine in graduatoria su base regionale.

 

Potrebbe anche interessarti la news:

https://www.pensionati.cisl.it/notizie/arriva-il-reddito-di-liberta-per-le-donne-vittime-di-violenza

 

In allegato il modulo SR208 di domanda.

 

 

Approfondimenti

Modello domanda SR208


Notizie in evidenza


Iscriviti alla newsletter FNP

Iscriviti alla Newsletter

Per rimanere aggiornato e leggere notizie e approfondimenti utili