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Come si calcola e quali sono le detrazioni

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Il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si basa, innanzitutto, sulla base imponibile determinata attraverso la deduzione dal reddito complessivo di un importo pari a quello degli oneri e dei redditi indicati nell'art. 10 del TUIR (contribuzione previdenziale, per sé o per soggetti diversi, assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge, rendita catastale della casa dell'abitazione principale e sue pertinenze, ecc.).

Successivamente, per determinare l'IRPEF lorda, si applicano alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno degli scaglioni di reddito imponibile: l'imposta complessiva risulta dalla somma degli importi calcolati per ciascuno degli scaglioni.

Infine, per determinare l'IRPEF netta è necessario effettuare le seguenti detrazioni dall'IRPEF lorda:

  1. Detrazioni per redditi da pensione,
  2. Detrazioni per familiari a carico,
  3. Detrazioni per oneri (spese detraibili).

 

Detrazioni per redditi da pensione

Un importo pari alla detrazione di cui all’art. 13 del TUIR, in misura variabile a seconda dell’importo e del tipo di reddito complessivo posseduto (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da pensione), da assumere al netto del reddito della casa d’abitazione e pertinenze. 

La detrazione per i redditi da pensione è pari a:

  • 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. Ciò significa che, per i pensionati, la “no tax area” è pari a 8.500 euro
  • 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è compreso tra 8.501 e 28.000 euro; 
  • 700 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro; 
  • inoltre, è previsto un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi compresi tra 25.001 euro e 29.000 euro.

Detrazioni per familiari a carico

Un importo pari alle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, spettanti in base alla situazione familiare e al reddito imponibile complessivo posseduto, da assumere al netto del reddito della casa d’abitazione e pertinenze. 

Ai fini fiscali, possono essere considerati a carico del contribuente: 

  1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  2. i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  3. i seguenti altri familiari
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 
  • i discendenti dei figli; 
  • i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per tutti i familiari elencati nei punti 1, 2 e 3, condizione per essere considerati a carico è l’assenza di reddito personale o il possesso di reddito assoggettabile all’IRPEF di importo non maggiore di 2.840,51euro, innalzato con la Legge di Bilancio 2018 a 4.000 euro limitatamente ai figli di età non superiore ai 24 anni.

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. “altri familiari a carico”) è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

A seguito dell’entrata in vigore dell’AUU, dal 1° marzo 2022:

  • hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità; per i figli di età` inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute;
  • per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli);
  • inoltre, al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico, nel caso in cui l’altro genitore manchi, nei casi previsti dalla legge.

Detrazioni per oneri (spese detraibili)

Un importo pari alla somma delle quote detraibili di spese sostenute nei casi previsti nell’art. 15 del TUIR (protesi sanitarie, ticket per medicinali o esami diagnostici, ristrutturazione immobili, interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della prima casa, ecc.).

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, per oneri, limitatamente al 2024

L’art. 2 del D.Lgs n. 216/2023 di attuazione della L. n. 111/2023 (Legge Delega per la riforma fiscale) ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito della casa d’abitazione e pertinenze), una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’art, 15, c. 3-bis, del TUIR, in relazione a: 

  1. gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’art. 15, c. 1, lettera c), del TUIR; 
  2. le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del DL. n. 149/2013); 
  3. i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, c. 4, quinto periodo, del DL. n. 34/ 2020).

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto dell’art. 15, c. 3-bis, del TUIR.

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