Istruzioni per il doppio calcolo
Istruzioni per il doppio calcolo
La vostra domanda:
"In questi giorni mi sono recato presso la mia sede Inps per avere alcuni chiarimenti in merito alla mia pensione, con decorrenza 2015, che ha subìto una riduzione del suo importo. L’operatore mi ha comunicato che il mio trattamento è stato soggetto ad un ricalcolo sulla base di quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2014. Potrei avere dei chiarimenti su tale normativa? Grazie, "
L'operatore dell'Inps ha fatto riferimento ai criteri di applicazione dell'art. 1, c. 707 della legge 190/2014, per quanto attiene il doppio calcolo in sede di liquidazione delle pensioni. La norma in questione si applica infatti a tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a partire dal 2 gennaio 2012 -e dunque con valore retroattivo per quanto riguarda i trattamenti previdenziali già in essere - ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Per individuare l'importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, si eseguono due calcoli. Il primo calcolo è effettuato in base alla legge 214/11, la cui la normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012: si applica il sistema di calcolo retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, entro i limiti dei 40 anni; in questo caso, per quanto riguarda la quota A, si considerano le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 mentre, per la quota B, le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011. Per le anzianità maturate dal 2012 in poi e fino alla data di decorrenza della pensione, si applica il sistema di calcolo contributivo.
Il secondo calcolo viene invece effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 707 della legge 190/2014: in questo caso la pensione è calcolata interamente con il sistema di calcolo retributivo, senza effettuare il taglio ai 40 anni di versamenti contributivi e considerando, per la quota A, le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 mentre, per la quota B, le anzianità maturate fino alla decorrenza della pensione.
Una volta effettuati i due calcoli sopra descritti, le procedure scelgono l'importo della pensione “più basso” da porre in pagamento alla data di decorrenza della pensione.