Pensione, ratei maturati e non riscossi a seguito di decesso
La vostra domanda:
"Buonasera, la mia domanda è diretta a conoscere la disciplina vigente in materia di pensioni nel caso in cui il soggetto titolare sia deceduto. In particolare, il soggetto titolare del trattamento è scomparso nel mese di gennaio, quando il pagamento delle pensioni era fissato per il giorno 03. Dai movimenti del conto si vedeva l'accredito della pensione e successivamente dopo due giorni tale accredito è sparito. Tale prassi è corretta?"
Ai fini legali l'ordinamento giuridico non consente che venga erogato un trattamento pensionistico a soggetto deceduto.
A tal punto bisogna tener ben distinte la data di pagamento del trattamento avvenuta il 3 gennaio 2020, dalla data di maturazione del diritto al momento dove il titolare era ancora in vita (1 gennaio 2020).
Fermo restando la liceità dell'azione dell'Inps, si è verificato il cosiddetto fenomeno dei “ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato”, i quali entrano a far parte dell'asse ereditario e possono essere trasmessi agli eredi secondo le regole di diritto civile in materia di eredità.
Infatti, la norma che regola tale fattispecie prevede che in presenza di pensione di reversibilità liquidata in favore di coniuge o figli, tali retei dovrebbero essere restituiti d'ufficio dalla Sede Inps territorialmente competente.
Qualora, l'Istituto non abbia restituito d'ufficio tali quote si rende necessario per gli interessati presentare apposita domanda per “ratei maturati e non riscossi”.
Per quanto detto la invitiamo, a recarsi presso il nostro Patronato Inas-Cisl della sua città, con la relativa documentazione, per ottenere tutta l'assistenza necessaria per presentare la domanda in oggetto nella forma più corretta ed esaustiva possibile ed eventualmente conoscere il periodo di riscossione della quota di pensione del de cuius.