Quota 100 e prestazioni di lavoro occasionale

Quota 100 e prestazioni di lavoro occasionale
11/12/2019
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Quota 100 e prestazioni di lavoro occasionale

La vostra domanda:
"Buongiorno, il mio quesito è riferito a pensione “quota 100”. Presenterò a breve tramite il Patronato Inas domanda di pensione anticipata. Volevo sapere se vi sono delle condizioni per prestare attività lavorativa occasionale di importo superiore a 5.000 euro, ma limitate solamente all' anno di accesso a pensione “quota 100”."

La norma stabilisce l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite tuttavia di 5.000 euro lordi annui. Sono incumulabili con la “pensione Quota 100” i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Per redditi da lavoro autonomo si intendono quei redditi comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

Per quanto riguarda invece i redditi cumulabili con la “pensione Quota 100”, la norma prevede che vi rientrino i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del predetto limite di importo determina l'incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo di 5.000 euro lordi annui, incide il reddito annuo complessivamente percepito derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, anche quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

L'incumulabilità con la “pensione Quota 100” scatta dunque anche se le somme sono riferite a prima dell'accesso alla pensione. In questo caso il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell'anno precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia in cui siano stati percepiti i redditi di cui sopra. I ratei di pensione relativi a tali periodi non saranno pertanto corrisposti e, qualora già posti in pagamento, saranno recuperati dall'Istituto.

 


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