Quota 103 è cumulabile con la pensione di reversibilità?
La vostra domanda:
"Buongiorno, leggendo le varie testate giornalistiche, sono venuto a conoscenza che è stata istituita, in via sperimentale per l’anno 2023, la nuova forma di pensione anticipata “Quota 103”. Quali sono i requisiti e le condizioni di accesso a questa forma di uscita anticipata? Faccio presente di essere una lavoratrice del settore pubblico. Inoltre, pensione anticipata “Quota 103” è cumulabile con la pensione di reversibilità? "
Si tratta di una forma di pensionamento anticipato a cui si accede con i requisiti, contributivi e anagrafici più favorevoli rispetto a quelli ordinariamente previsti dalla normativa vigente, ossia, i 67 anni di età per la pensione di vecchiaia e i 42 anni e 10 mesi per gli uomini o i 41 anni e 10 mesi per le donne per la pensione anticipata.
Unica condizione è che i contributi e l’età siano perfezionati nel corso del 2023, fermo restando che, come nel caso di “Quota 100” e “Quota 102”, una volta perfezionato il diritto - entro il 31 dicembre 2023 - questo potrà essere esercitato anche successivamente.
Per avere diritto a pensione anticipata “Quota103”, è necessario aver raggiunto il requisito anagrafico minimo dei 62 anni di età e un’anzianità contributiva di almeno 41anni, anche attraverso il cumulo gratuito delle posizioni assicurative, qualora sia presente contribuzione accreditata in diverse gestioni previdenziali).
Come per le precedenti sperimentazioni, pensione anticipata “Quota 103” è rivolta a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché dei lavoratori autonomi e parasubordinati, iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Diversamente, non può avvalersi dell’istituto il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza); il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria); il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Inoltre, pensione anticipata “Quota 103” non è applicabile per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto i requisititi del collocamento a riposo per raggiuntiti limiti di età.
Previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente, con riferimento al settore di lavoro pubblico, a cui lei appartiene, la decorrenza del trattamento pensionistico è subordinata all’aperture della finestra mobile dei 6 mesi.
Per il personale del comparto scuola e AFAM, le eventuali domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2023.
Diversamente, ricordiamo, che, per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi), il diritto decorrerà trascorsi tre mesi dalla loro maturazione (finestra).
Inoltre, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, viene erogato un importo di pensione mensile massimo lordo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS che, per il 2023, è pari a 2.818,7 euro lordi mensili; dal mese successivo al compimento del 67° anno di età, invece, il trattamento di pensione sarà liquidato in base agli ordinari criteri di calcolo.
In riferimento alla cumulabilità di pensione anticipata “Quota 103” con pensione di reversibilità o ai superstiti non sono previste preclusioni per i percettori di tale prestazione, o di qualsiasi altra pensione.
Diversamente, come per le precedenti sperimentazioni (“Quota 100” e “Quota 102”) è prevista la non cumulabilità, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Infine, anche per chi, nell’ambito del pubblico impiego, accede a pensione anticipata “Quota 103” è possibile richiedere l’anticipo del pagamento del TFS/TFR tramite il sistema bancario oppure, dal 1° febbraio 2023 e per i soli iscritti, tramite la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ex INPDAP), presso INPS.