L'operatore dell'Inps ha fatto riferimento ai criteri di applicazione dell'art. 1, c. 707 della legge 190/2014, per quanto attiene il doppio calcolo in sede di liquidazione delle pensioni. La norma in questione si applica infatti a tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a partire dal 2 gennaio 2012 -e dunque con valore retroattivo per quanto riguarda i trattamenti previdenziali già in essere - ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Per individuare l'importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, si eseguono due calcoli. Il primo calcolo è effettuato in base alla legge 214/11, la cui la normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012: si applica il sistema di calcolo retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, entro i limiti dei 40 anni; in questo caso, per quanto riguarda la quota A, si considerano le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 mentre, per la quota B, le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011. Per le anzianità maturate dal 2012 in poi e fino alla data di decorrenza della pensione, si applica il sistema di calcolo contributivo.
Il secondo calcolo viene invece effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 707 della legge 190/2014: in questo caso la pensione è calcolata interamente con il sistema di calcolo retributivo, senza effettuare il taglio ai 40 anni di versamenti contributivi e considerando, per la quota A, le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 mentre, per la quota B, le anzianità maturate fino alla decorrenza della pensione.
Una volta effettuati i due calcoli sopra descritti, le procedure scelgono l'importo della pensione “più basso” da porre in pagamento alla data di decorrenza della pensione.