Quota 100, nuove disposizioni

Quota 100, nuove disposizioni
17/06/2020
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Quota 100, nuove disposizioni

L'articolo 14 del DL. n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito nella legge 26/2019, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, detta nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione anticipata, cosiddetta “quota 100”.

I destinatari della norma sono i lavoratori iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335/95 (art. 2 c. 26).

I requisiti richiesti per accedere al diritto in questione sono:
• quello anagrafico, pari almeno a 62 anni;
• quello contributivo, pari a 38 anni.

Tali requisiti non sono soggetti agli adeguamenti della speranza di vita e devono essere perfezionati entro il 2021, mentre il diritto potrà essere esercitato anche successivamente a tale data.

La contribuzione da considerare è quella versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il perfezionamento dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, escludendo i periodi derivanti da malattia e da disoccupazione o equiparati (Aspi, Naspi,…).
Infatti, tali ultimi periodi concorrono a determinare i 38 anni di contributi per quota 100, ma non sono utili per soddisfare la condizione dei 35 anni effettivi.

Alla prestazione è possibile accedere anche mediante l'esercizio della facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 1, c. 23, della L. n. 335/1995.
Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

In un primo momento l'Inps aveva escluso da quota 100, i soggetti che percepiscono prestazioni di accompagnamento alla pensione, come l'isopensione (art. 4 cc. 1 e 2 L. n. 92/2012), o assegni straordinari di sostegno al reddito (art. 26, c. 9 lett. b e art. 27, c. 5, lett. f DL. n. 148/2015).

Successivamente l'Istituto ha modificato il suo orientamento e ha esteso la facoltà su base volontaria anche ai lavoratori di accedere a questa forma di pensionamento. Si fa tuttavia presente che, accedendo a quota 100 e rinunciando a tali forme di prestazioni di accompagnamento alla pensione, il soggetto interessato andrebbe a perdere sia la contribuzione versata dal datore di lavoro sia la possibilità di cumulare con altri redditi.

Le disposizioni introdotte per il diritto alla pensione con quota 100, non si applicano, né al personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, né ai Vigili del fuoco e al corpo appartenente alla Guardia di finanza, soggetti a specifiche discipline; sono altresì esclusi gli iscritti alle casse professionali e al fondo clero.

I lavoratori iscritti a una o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.
Ciascuna Gestione previdenziale applicherà le proprie regole di calcolo determinando la propria parte di pensione in pro-quota in rapporto ai periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia cioè 67 anni, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite dei 5.000 euro lordi annui.

Per lavoratore autonomo occasionale, si intende colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità.

In caso di violazione del divieto di cumulo l'Inps procede al recupero dell'intera annualità di pensione.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro
Per i lavoratori dipendenti al fine di conseguire il trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

Decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette “finestre”)
Il pagamento della prima rata di pensione con quota “100” non è immediato alla maturazione del diritto ma è differito secondo le seguenti decorrenze:

Settore privato:
- 62 anni di età e 38 di contributi maturati entro il 31/12/2018: la pensione decorrerà dal 1/4/2019
- 62 anni di età e 38 di contributi maturati dal 1/1/2019 in poi: la pensione decorrerà dopo 3 mesi.

Settore pubblico:
- 62 anni di età e 38 di contributi entro il 29 gennaio 2019: la pensione decorrerà dal 1/8/2019.
- 62 anni di età e 38 di contributi dopo il 29 gennaio 2019: la pensione decorrerà dopo 6 mesi dalla maturazione del diritto.

Il lavoratore del settore pubblico è obbligato, in ogni caso, a presentare la domanda di dimissioni alla pubblica amministrazione con un preavviso di almeno 6 mesi. Viceversa, non si applica alla pensione con quota 100 la norma che prevede il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente pubblico che raggiunga a qualsiasi titolo il diritto a pensione.

Per il personale della scuola e AFAM si applica la disposizione di cui all'articolo 59 comma 9 legge 449/1997, quindi i requisiti di quota 100 si considerano raggiunti se vengono maturati entro il 31 dicembre dell'anno di decorrenza della pensione.

La finestra pensionistica per questo personale è una sola all'anno (1 settembre e 1 novembre).
Ai dipendenti pubblici, con contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, si applicano le decorrenze previste per il settore della pubblica amministrazione.


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