Vi ricordiamo che...
30 DICEMBRE
Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
Entro il 30 dicembre p.v., gli eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2022 che presentano le dichiarazioni per conto del de cuius devono provvedere al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2022 (senza maggiorazione), e dell’Iva relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto (con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo - 30 giugno 2022).
31 DICEMBRE
Dichiarazione IMU
Ultimo termine per la presentazione della Dichiarazione IMU 2022, prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 come previsto dal DL. n.73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni).
1-10 GENNAIO
Versamento contributi lavoratori domestici
Il 4° trimestre contributivo Inps relativo ai mesi ottobre/dicembre 2022, dovrà essere versato dai datori di lavoro domestico dall’ 1 al 10 gennaio 2023.
Ricordiamo che rivolgendosi allo sportello Colf e Badanti del CAF-CISL gli interessati potranno ricevere ogni forma di assistenza inerente alla regolarizzazione e amministrazione del rapporto di lavoro domestico.
31 GENNAIO
Scadenza pagamento premio annuale INAIL Assicurazione casalinghe
Entro il prossimo 31 gennaio coloro che svolgono in modo abituale, esclusivo e senza vincoli di subordinazione un'attività di cura dei familiari e della casa sono tenuti al pagamento dell’importo pari a 24 euro per coprire i rischi di infortunio delle attività quotidiane. La polizza è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’INAIL, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro). Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno, ricevono una lettera con l’avviso di pagamento pagoPA prestampato
AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2023, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:
- 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione
- 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive
- 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive
- 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
- 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto
- 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo
- 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi
- 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
BOLLO AUTO - Versamento
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2022 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).
Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.
CANONE RAI: Dichiarazione di non detenzione
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.
N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:
- tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software;
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento;
- trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec canonetv@postacertificata.rai.it;
- tramite il Caf Cisl.
CANONE RAI: pagamento
I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento dell’unica rata (o della rata trimestrale o semestrale) del canone RAI.
È possibile, infatti, pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:
- in un'unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro);
- in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna):
- in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:
- TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).
N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022 - Presentazione eredi
Gli eredi delle persone decedute tra l'1° marzo e il 30 giugno 2022 devono provvedere alla presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.