Invalidità e sistema contributivo: sì all’integrazione dell’assegno al minimo
Si tratta di una tutela fondamentale
Una decisione importante della Corte Costituzionale (sentenza n. 94/2025) ha rimosso il divieto di integrare al trattamento minimo gli assegni ordinari di invalidità (AOI) liquidati con il sistema contributivo. Si tratta di una tutela fondamentale per chi, a causa di infermità fisiche o mentali, ha visto ridotta la propria capacità lavorativa a meno di un terzo.
Che cos'è l'integrazione al minimo e chi ne ha diritto
Fino ad oggi, l'integrazione al minimo era prevista solo per gli assegni calcolati con il sistema retributivo o misto (secondo la Legge 222/84). Chi aveva iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 restava escluso da questo beneficio, rischiando di percepire importi molto bassi.
Le soglie di reddito
Ricordiamo che per avere diritto all’integrazione al minimo è necessario non superare determinate soglie di reddito, sia personale che coniugale. Tali soglie, per l’anno 2025, sono rispettivamente pari a € 14.005,94 e € 21.008,91 e, per l’anno 2026, a € 14.202,24 e € 21.303,36.
I nuovi beneficiari della misura sono:
- Lavoratori con il primo contributo accreditato dal 1° gennaio 1996 in poi.
- Lavoratori che hanno scelto la facoltà di opzione per il sistema contributivo.
- Titolari di assegno di invalidità in qualsiasi gestione INPS, inclusa la Gestione Separata.
Le ragioni della Consulta: la tutela dello "stato di bisogno"
La Corte ha stabilito che l'assegno di invalidità non può essere equiparato alle altre pensioni perché risponde a uno specifico stato di bisogno. Per ottenerlo, infatti, sono necessari requisiti agevolati: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio.
Inoltre, l'integrazione per l'invalidità ha un meccanismo particolare: non è un adeguamento automatico a una soglia fissa, ma consiste nell'aggiunta di un importo pari all'assegno sociale.
Date e modalità di pagamento
L'INPS ha recepito la sentenza con la circolare n. 20/2025, definendo le seguenti tempistiche:
- Decorrenza economica: gli effetti della sentenza partono dal 10 luglio 2025. Attenzione: non sono previsti arretrati per i periodi precedenti a questa data.
- Pagamenti d'ufficio: con decorrenza 1° agosto 2025, l'INPS integrerà automaticamente gli assegni dei pensionati di cui possiede già i dati reddituali completi.
- Domanda di ricostituzione: Se l'INPS non dispone dei dati sui redditi, il pensionato dovrà presentare un’apposita domanda di ricostituzione reddituale.
- Riesame delle domande: Saranno riesaminate d'ufficio le domande di integrazione presentate contestualmente all'assegno (o in fase di ricostituzione) dopo il 9 luglio 2025, incluse quelle pendenti, purché non ci sia una sentenza passata in giudicato.
Cosa succede al raggiungimento dell'età pensionabile?
Un timore diffuso riguardava il passaggio dall'assegno di invalidità alla pensione di vecchiaia. Grazie all'intervento dei Patronati, è stato chiarito che:
- Se la futura pensione di vecchiaia dovesse risultare di importo inferiore all'assegno sociale, l'INPS continuerà a erogare l'assegno di invalidità integrato al minimo fino al perfezionamento di tutti i requisiti, ovvero per il 2026, 67 anni di età e 20 anni di contributi.
- Questa tutela si applica anche a chi raggiunge i 71 anni (requisito anagrafico per la pensione contributiva con requisito alternativo) ma non possiede i 5 anni di contribuzione effettiva necessari.
Il supporto del Patronato e il calcolo dell'Assegno Sociale
Per navigare tra queste novità, è opportuno rivolgersi agli uffici del Patronato Inas Cisl. Gli esperti possono aiutare non solo con la domanda di ricostituzione, ma anche a valutare la convenienza di richiedere l'Assegno Sociale.
Un vantaggio importante: per chi ha pensioni liquidate nel sistema contributivo, i redditi derivanti da tali pensioni vengono considerati in misura ridotta (abbattimento di 1/3) ai fini del calcolo per l'accesso all'Assegno Sociale, rendendo più facile rispettare i limiti di legge.