DIP. POLITICHE PREVIDENZIALI: PREVIDENZA

Il Trattamento Minimo

Il trattamento minimo è l'istituto che viene riconosciuto a particolari condizioni di reddito quando la pensione a calcolo, corrispondente ai contributi versati e accreditati, risulti di importo inferiore ad un certo livello, fissato dalla legge ed adeguato di anno in anno.

Nel regime generale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti l'ammontare delle prestazioni pensionistiche, basato sul sistema di calcolo di tipo retributivo, non può essere inferiore ad un minimo prestabilito, ritenuto “minimo vitale”. In tal caso, dunque, l'importo della pensione spettante viene aumentato (ossia “integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.

L'istituto del trattamento minimo risale alla legge n. 218 del 1952, che dette un nuovo assetto normativo all'ordinamento pensionistico italiano all'indomani del periodo post-bellico, fissando e razionalizzando gli adeguamenti monetari dei trattamenti pensionistici e riformando l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Nel 1983, con la legge n. 638 (art. 6), venne istituita l'integrazione al trattamento minimo proprio per tutelare quei pensionati titolari di un assegno pensionistico insufficiente a garantire loro una vita dignitosa.

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